Bollo Auto e prescrizione
Il bollo auto è una tassa locale a vantaggio della regione nella quale si risiede ed è un tributo che grava su tutti gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia. Il costo della tassa è diverso a seconda della regione e dipende da molteplici fattori, ovvero la classe di inquinamento, la potenza e anzianità del mezzo stesso. La scadenza del pagamento dipende dalla regione di appartenenza e dalla data di immatricolazione del veicolo; per evitare ai contribuenti il disagio di dover effettuare lunghe code agli sportelli, le scadenze vengono stabilite in modo diversificato e scaglionato nell’arco dell’anno.
Dove pagare il bollo?
Anche in tal caso, per agevolare al massimo il contribuente, diversi luoghi sono stati adibiti al pagamento del bollo auto: ci si può recare direttamente presso l’ACI, all’Ufficio Postale, in un’agenzia di pratiche automobilistiche oppure da un tabaccaio, dove l’operazione viene svolta tramite il sistema informatico della Lottomatica.
Quando scatta la prescrizione per il bollo auto non pagato?
La prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
In riferimento al tema specifico del bollo auto, l’articolo 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, recita: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; di seguito, nel medesimo articolo, troviamo scritto che “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Sintetizzando il tutto si evince che sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, il diritto di recupero della tassa di possesso è sempre pari a tre anni.
Calcolo Prescrizione Bollo Auto
Facciamo un esempio pratico, ipotizziamo un bollo auto in scadenza a dicembre 2009 da pagare entro gennaio 2010, il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dove essere effettuato il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Ulteriori pronunciamenti giuridici in materia di prescrizione del pagamento del bollo auto
Una vasta serie di ulteriori pronunciamenti giuridici , non ha fatto che confermare quanto già detto sulla succitata scadenza del termine di prescrizione: di seguito l’elenco di alcuni dei più importanti. Ricordiamo almeno: Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.; Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Come si ricorderà, la vecchia “tassa di circolazione“, poi trasformata in “tassa di possesso“, è diventata regionale a partire dal 1993 solo per le regioni a statuto ordinario, restando invece un tributo erariale in quelle a statuto speciale.
Avere stabilito il principio comune della prescrizione dopo un triennio, pone quindi divieto alle singole regioni di prorogare tale termine con leggi proprie, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3658/1997. Rilevante a tal proposito è infine la più recente Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003).
Cosa interrompe la decorrenza dei termini per la caduta in prescrizione del bollo auto?
Nel calcolare esattamente i tempi di prescrizione devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche di solleciti, avvisi e le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale,l’ultimo atto legislativo in materia è stato il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha prorogato i termini di prescrizione dal 25/11/03 al 31/12/05.
Cosa Fare?
Se il contribuente ritiene che l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale siano infondate, in quanto oltre i termini di legge, può fare ricorso
Contestazione cartella esattoriale per richiesta di pagamento bollo arretrato
la cartella esattoriale contestata va spedita allegata al modulo tramite raccomandata A/R oppure consegnata direttamente
Richiesta di annullamento tassa automobilistica per autotutela
Istanza, in carta libera, di annullamento totale o parziale delle tasse automobilistiche rivolta alla stessa amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale
fonte : http://www.6sicuro.it/auto/prescrizione-bollo-auto