..dal sito FMI.
“Riteniamo opportuno aggiornare gli utenti su come le diverse regioni hanno reagito alla Legge di stabilità 2015 che ha tolto le agevolazioni sul bollo per i mezzi di venti anni, reintroducendo per essi la tassa di proprietà, da pagare quindi obbligatoriamente anche se il mezzo non è circolante, spesso con tariffe molto alte nelle regioni che differenziano il pagamento a seconda della classe inquinante del mezzo. Ricordiamo inoltre che la situazione è ancora in divenire e che ulteriori modifiche potrebbero arrivare anche nei prossimi giorni.
Iniziamo con il dire che, in linea con la legge nazionale, tutte le regioni hanno mantenuto la tassa di circolazione forfettaria (di importo variabile da 10,33 a 20 euro) per le moto di trenta anni.
Hanno invece mantenuto la tassa di circolazione per le moto tra i 20 ed i 30 anni la Provincia di Bolzano, l’Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana (con tassa di proprietà) e, probabilmente, il Veneto. In realtà per quest’ultima regione non abbiamo una notizia ufficiale, ma vi è stato l’annuncio da parte dell’Assessore al Bilancio, Roberto Ciambetti di voler continuare ad applicare il bollo agevolato.
Hanno già comunicato sui rispettivi siti l’abolizione del bollo forfettario per le moto di venti anni Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Provincia di Trento, Umbria e Valle d’Aosta. Non si conosce ancora la posizione di Basilicata (per la quale ci sarebbe l’intendimento di dividere gli importi a seconda della cilindrata), Campania e Piemonte.
Per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia invece, per le quali il tributo è erariale, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa, ma tutto lascia pensare che le tre regioni applicheranno la legge di Stabilità.
Ricordiamo che la situazione può ancora mutare, in quanto sono in corso contatti tra la FMI e tutti gli assessorati regionali, al fine di chiarire la situazione e – se possibile – orientarli a mantenere l’agevolazione. E’ nostra convinzione infatti che l’applicazione della legge di Stabilità, piuttosto che incrementare le entrate regionali, porterà alla scomparsa di tanti veicoli finora conservati. Il Lazio ha fissato la scadenza del 2 febbraio 2015 per il pagamento della tassa di proprietà per i mezzi di venti anni.
Infine, chiariamo che la Legge di Stabilità, riconoscendo l’esenzione dal bollo per le moto di trenta anni, ha applicato un criterio di selezione valido esclusivamente ai fini fiscali.
Le norme che regolano la circolazione dei mezzi di interesse storico e collezionistico fanno tutte capo all’articolo 60 del Nuovo Codice della Strada, che stabilisce che un veicolo è riconosciuto di interesse storico e collezionistico al compimento del ventesimo anno di età se viene iscritto ad un Registro Storico.
Di seguito, le agevolazioni derivanti dall’iscrizione al Registro Storico FMI:
-Vantaggi assicurativi
-Pratiche per la reimmatricolazione
-Possibilità di circolare nei centri storici (ove consentito dai Comuni)
-Possibilità di tenere le luci spente durante la marcia diurna
-Revisione agevolata (secondo quanto previsto al momento dell’immatricolazione
-Possibilità di viaggiare con equipaggiamento originale, senza montare dispositivi di sicurezza non previsti al momento dell’immatricolazione.”
..e qui di seguito pubblico lo schema federale sull’esenzione bollo.
1 Commento a questo articolo
Ho chiesto conferma di cio’ al servizio moto storiche FMI che confermano dicendomi:
“In Molise il bollo ridotto per le moto fra i 20 e i 30 anni è stato abolito, e verrà applicata la tassa di possesso per intero.”
Ed inoltre “Come riportato nel comunicato, tutte le regioni hanno mantenuto la tassa di circolazione forfettaria (di importo variabile da 10,33 a 20 euro) per le moto di trenta anni. Nel caso del Molise, a quanto ci risulta, l’importo è di 11 Euro”.
Cercando invece sui siti della regione e dell’ACI viene riportato:
”
La tassa automobilistica per ciclomotori, scooter, piccole moto in genere fino a 50 centimetri cubici, nonché per i quadricicli leggeri è considerata una tassa di circolazione: per cui essa va pagata solo se il veicolo viene utilizzato su strade pubbliche.
Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e può eseguirsi presso gli uffici postali, a mezzo apposito bollettino, ovvero anche presso le delegazioni Aci, gli studi di consulenza automobilistica abilitati allo sportello telematico (Sta) e le rivendite di tabacchi abilitate.
Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia effettuato, inoltre, il pagamento ha validità per l’anno solare in corso (fino al 31 dicembre).
Resta fermo l’obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada, mentre non sussiste alcun obbligo di conservazione per gli anni successivi.
Per i ciclomotori che nel corso dell’intero anno solare rimangono completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su strade e luoghi pubblici, non si è tenuti al pagamento della tassa.
Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l’irrogazione di una sanzione.
L’importo stabilito a titolo di tassa di circolazione dei ciclomotori è pari a € 20,45.
”
e
”
Regione Molise
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Veicoli ultratrentennali
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria
Euro 28,0 per gli autoveicoli
Euro 11,00 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Veicoli ultraventennali
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Per i soli motoveicoli dal 2008 al 2013 è sufficiente l’inserimento del modello nell’elenco annualmente predisposto dalla FMI.
Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a
Euro 28,00 per gli autoveicoli
Euro 11,00 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Dall’anno 2008 Regione Molise applica l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale a quei veicoli, identificati col numero di targa, il cui valore storico o collezionistico sia certificato dalle Associazioni indicate dalla normativa nazionale, mediante l’iscrizione nei propri registri e il rilascio dell’Attestato di Storicità, in particolare:
l’Automotoclub Storico Italiano (ASI);
altri Registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad es., i Registri storici della Fiat, della Lancia e dell’Alfa Romeo, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia);
la Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
L’esenzione non ha carattere retroattivo ed ha validità solo a decorrere dal momento in cui è ottenuta dal contribuente con l’Attestato di storicità.
Considerato che le predette Associazioni rilasciano l’Attestato di storicità soltanto una volta per il veicolo sottoposto al loro esame, salvo che nel frattempo siano intervenute modifiche al veicolo stesso, il contribuente è esonerato dall’onere di richiedere l’Attestato di storicità anno per anno, ma, nel contempo, in caso di modifiche, è obbligato in alternativa:
a) a richiedere nuovamente l’Attestato di storicità alle competenti Associazioni, sottoponendo il proprio veicolo ad un nuovo esame;
b) a presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ai competenti Uffici regionali, segnalando la modifica apportata al veicolo
ATTENZIONE! La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione per i veicoli ultraventennali, pertanto a decorrere dal 2015 questi veicoli sono nuovamente assoggettati al pagamento dell’ordinaria tassa automobilistica, a prescindere dal fatto che il veicolo sia posto o meno in circolazione.
“
Per il Molise riassumento:
I Veicoli oltre i 30 anni vengono riconosciuti in automatico senza nemmeno la necessità di iscrizione al registro storico e sono esenti da bollo nel caso in cui non circolino. Se invece si vogliono far circolare si deve pagare una tassa forfettaria di 11,00 €.
La Legge legge di Stabilità del 23 dicembre 2014, n.190 all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione per i veicoli ultraventennali, quindi dal 2015 si dovrà pagare la tassa di possesso anche se le moto non circolano.
Spero di essere stato utile e di aver risolto eventuali dubbi.
Sai che ti dico…….questi maledetti pensano di risollevare le sorti, ormai negative, rifacendosi sul comunissimo cittadino recuperando solo pochi spiccioli, se gli andrà bene. Tantissimi infatti demoliranno quei mezzi che hanno 20/30 anni che magari restavano in vita solo perché usati in economia e come secondo utilizzo. Perciò se prima recuperavano 11/20 euro, ora neanche quello. A pensare che un solo stipendio di un solo politico regionale è sufficiente a recuperare quanto loro stessi hanno pensato di fare per la nostra regione……che SCHIFO!!!!!! perciò io dico sempre…..Viva el Comandande Ernesto Che Guevara…(chi vuol intendere che intenda). ciaoo
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