“Con il presente articolo desidero richiamare l’attenzione degli utenti su un aspetto che, almeno a giudicare dal numero di motociclisti coinvolti in modo più o meno evidente, ritengo sia alquanto trascurato, o per mancanza di conoscenza o per superficialità, mi riferisco all’azione di rivalsa da parte delle compagnie di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte al momento di stipula della polizza, come a quello in cui il veicolo sia stato successivamente modificato rispetto ai parametri di omologazione.
Innanzitutto va specificato, per chi non ne fosse a conoscenza, cos’è l’azione di rivalsa: la rivalsa, per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, è un’azione legale che la compagnia pone in atto nei confronti dell’assicurato per recuperare o tutto o una parte dell’importo corrisposto a terzi per sinistri non coperti dalla garanzia o pagati anche in presenza di limitazioni della copertura vista l’impossibilità, stabilita dalla legge, di sottrarsi al risarcimento una volta che sia stata accertata la responsabilità del proprio assicurato.
Riguardo alle dichiarazioni inesatte l’art 1892 del c.c. recita: “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”, e questo penso sia un caso poco frequente.
Riguardo all’aggravamento del rischio l’art 1898 cc recita: “il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto l’assicuratore non avrebbe consentito alla stipula o avrebbe consentito per un premio più elevato”.
Cito anche un capoverso dell’art. 144 del codice delle assicurazioni in vigore dal 2006: “…L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione…” il quale non può che far riferimento ai casi di cui sopra.”
Detto questo ragazzi, vorrei sensibilizzare tutti quelli che modificano le proprie moto e far capire loro che si incorre in gravi rischi di rivalsa da parte delle assicurazioni qualora si causasse un incidente, le cifre in caso di incidenti gravi potrebbero essere spaventose.
“L’esempio più eclatante è quello dei cinquantini consistentemente elaborati anche con l’aumento della cilindrata, intervento quest’ultimo che rientra benissimo nel caso di cui sopra circa l’aggravamento del rischio; non sono da escludere anche i “famosi” interventi sulle hypersport tipo centraline modificate o gomme di misura differente a quella o quelle riportate sul libretto di circolazione.”
La mia domanda ora è questa: Quando si stipula l’assicurazione, è possibile far rinunciare alla compagnia al suo diritto di rivalsa ????
Attendiamo delucidazioni da chi magari è più ferrato sull’argomento !!!
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