L’art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) è la bestia nera di tutti noi motociclisti, infatti spesso viene applicato iniquamente dalle forze dell’ordine in seguito alle modifiche fatte alle nostre “belle”. La maggior parte dei verbali riguardano i sistemi di scarico. Per conoscere l’elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all’art. 236 del regolamento in cui i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come inquinamento acustico.
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata inferiore rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Il già citato art. 78 prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: “quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli artt 71 e 72“. L’azione di “modifica” citata in detto art. 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l’unica per la quale “si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.“. Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato l’art. 78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), bensì l’art. 72, il quale recita che i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con precisi dispositivi, aggiungendo al comma 13: “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 a 262 euro“.
Se acquistate uno scarico omologato, siete perfettamente in regola con le norme di legge: lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell’imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del Ministero. Se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata (per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso, ad esempio da laterale a centrale.
L’art. 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico, che non deve essere modificato, quindi tagliato, accorciato bucato oppure non montato correttamente, pena 78 euro di multa. Infine l’art. 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato, ed è il caso di un terminale originale o di uno omologato, quindi se si viene sorpresi con un terminale non conforme e non omologato, o omologato per un altro veicolo, si viola inevitabilemente suddetto articolo, rischiando una sanzione di 72 euro.
Riepilogando. Il codice della strada vieta di montare silenziatori non omologati per circolare su strade aperte al traffico. Il motivo della norma è chiaro: il controllo delle emissioni inquinanti e sonore. Può capitare, tuttavia, che una moto usata venga consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola, o che un rivenditore poco serio possa vendervi per omologato uno scarico che in realtà non lo è. Come sempre, ignorantia legis non excusat: se vi fermano le forze dell’ordine, “potreste” rischiare una sanzione amministrativa di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo.
Il condizionale è d’obbligo perché in realtà il ritiro ritiro del libretto a volte è basato su un’errata interpretazione della normativa. Un errore che può portare a ingiuste vessazioni. Dunque il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall’orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Consigli. In teoria nulla impedisce alle forze dell’ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica. Se proprio volessero multarvi comunque, al momento della fomalizzazione del verbale, e naturalmente prima di firmarlo, assicurarvi che nelle note vengano aggiunte le seguenti indicazioni:
- Lo scarico riporta l’omologazione ben visibile sul corpo del silenziatore
- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti.
- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
- Far presente che l’articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell’articolo 72.
- Se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto, far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore.
Nuovo Codice della Strada articolo 72 Dispositivi di equi…
Nuovo Codice della Strada articolo 78 Dispositivi di equi…
Ministero Trasporti Divisione IV Circolare DC IV B 03.1997 del 24.11.1997
1 Commento a questo articolo
Ottimo !! Appuntarsi le indacazioni, non si sa mai 🙂
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